Il C.I.F. fornisce un servizio di difesa della proprietà intellettuale in frutticoltura attraverso la collaborazione con il nostro ufficio legale a Milano. Inoltre, provvede a difendere opportunamente i diritti e le aspettative dei costitutori durante il periodo di valutazione e validazione attraverso l’adozione di protocolli di testing e di gestione dell’informazione concordati e restrittivi dal punto di vista legale.
Quello che si definisce ‘plant breeding’ è la creazione di nuove varietà con nuove caratteristiche che permette alle società che introducono le nuove varietà sul mercato di ottenere o incrementare la quota di mercato nel suo settore di competenza. Lo sviluppo di una nuova varietà o di una nuova tecnica di breeding richiede un’enorme investimento di tempo e di risorse. Questi investimenti possono essere recuperati solo se le nuove varietà possono essere commercializzate per un certo periodo di tempo. Per proteggere i diritti del costitutore la legislazione ha sviluppato dei sistemi che possono essere utilizzati da costitutori o scopritori per proteggersi dai rischi che altri senza richiedere un permesso possano semplicemente copiare, imitare e commercializzare i propri risultati, in ultima analisi la nuova varietà o le nuove scoperte.
Nella prima metà del 20mo secolo abbiamo visto lo sviluppo di una particolare legislazione del diritto di proprietà per questo settore: diritti del costitutore di piante (da ora in poi Plant Breeder’s Right – PBR). Con l’avvento delle moderne biotecnologie nel miglioramento genetico delle piante negli anni ’80 ha visto lo sviluppo di un’altra forma di diritto della proprietà intellettuale (da ora in poi Intellettual Property Right – IPR).

Plant Breeder’s Right (PBR)
Il PBR è un sistema di protezione specificamente sviluppato per la costituzione di nuove varietà vegetali. Si possono utilizzare due strade: la protezionale nazionale o comunitaria. Nel 1961 è stata creata l’UPOV con l’introduzione di un sistema di protezione, che ha avuto la decisione finale nel 1991 che ha modificato la legislazione italiana. I breeder però di solito utilizzano quello che viene chiamato ‘Protezione comunitaria delle varietà vegetali’ costituita attraverso l’emanazione di diversi Regolamenti del Consiglio della UE che hanno regolato questo settore. Comunque sia il sistema brevetti nazionale, comunitario e internazionale devono essere in accordo con gli accordi internazionali degli accordi sul commercio internazionale della proprietà intellettuale (TRIPS) del 1994.
Varietà
Il sistema del PBR garantisce la protezione al costitutore di una nuova varietà vegetale. Come da regolamento una nuova varietà può essere definita l’espressione delle caratteristiche risultanti da un determinato genotipo o da qualsiasi tipo di combinazione, distinguibili chiaramente da almeno una di queste caratteristiche uniche che devono rimanere inalterate durante la propagazione. Condizioni per la protezione del PBR Per essere ammessa al PBR una varietà deve essere: Distinguibile, Uniforme, Stabile (DUS). Inoltre, è necessario comprovare la novità.
Distintività. Al momento della richiesta della domanda è necessario comprovare che la varietà possiede almeno un carattere distinguibile da altre varietà conosciute al momento del deposito della domanda. I caratteri possono essere morfologici o fisiologici.
Omogeneità (Uniformità). Il carattere che ha definito la distintività deve rimanere omogeneo e quindi non variare rispetto anche a tutte le caratteristiche fondamentali della varietà.
Stabilità. La varietà è stabile quando dopo ripetute riproduzione le caratteristiche essenziali delle varietà non subiscono modificazioni.
Novità. Il concetto di novità è essenzialmente derivato da un concetto di novità commerciale. La varietà si considera nuova quando, alla data di deposito della domanda di protezione, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione o il prodotto del raccolto non è stato venduto né consegnato a terzi, dal costitutore con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà. Il divieto di commercializzazione o di sfruttamento prevede solo un tempo di grazia: 1 anno sul territorio di riferimento.
Contenuto del PBR
Il sistema del PBR garantisce al proprietario di fronte all’autorità di impedire ad altri la riproduzione, condizionamento, offerta in vendita, vendita, importazione, esportazione, detenzione per uno dei precedenti scopi del materiale di riproduzione della varietà protetta. Restrizioni del PBR Il PBR è soggetto però a delle restrizioni del diritto esclusivo di proprietà del costitutore. Si possono ricordare: azioni private (del singolo cittadino non professionale), azioni di sperimentazione o ricerca o azioni per lo sviluppo di nuove varietà attraverso il miglioramento genetico.